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   Sicurezza in acqua » L'Ordinanza balneare  
 
Pubblicato Mercoledì 16 Giugno 2004 da paolo
 
 

Windsurf e kite
Si riporta il testo dell'Ordinanza Balneare 2004 della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara (Ordinanza n° 17 /2004 in data 5 maggio 2004): Disciplina delle Aattività Balneari nel Circondario Marittimo di Marina di Carrara. Le ordinanze balneari dei tratti di costa controllati da altre Capitanerie di Porto saranno diversi, per cui si invita a prenderne visione nello specifico, ma generalmente seguono tutte il solito modello.


Art.1. Disposizioni Generali.




1. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.

Se una struttura balneare intende operare prima della data di inizio della stagione balneare stabilita dal Comune territorialmente competente ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia e dovrà issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

2. Nelle spiagge libere, i Comuni, se non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

3. La sorveglianza alla balneazione all’interno degli specchi acquei prospicienti le aree demaniali marittime assentite in concessione ad uso colonie marine è effettuata come di seguito specificato:

3.1 colonie marine che nell’orario di balneazione (9.00-19.00) mantengono permanentemente il posizionamento di attrezzature balneari (ombrelloni,sdraio,lettini,etc.) secondo le modalità contenute nell’art.4;

3.2 colonie marine che nell’orario di balneazione (09.00-19.00) non mantengono permanentemente il posizionamento di attrezzature balneari (ombrelloni,sdraio,lettini,etc.) :

a) durante la presenza sull’arenile dei fruitori della colonia: secondo le modalità contenute nel successivo art.4;

b) durante l'assenza sull’arenile dei fruitori della colonia: dovranno essere esposti in posizione ben visibile:


  1. un cartello plurilingue recante la seguente dicitura “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E SALVATAGGIO”;


  2. una BANDIERA ROSSA indicante lo stato di pericolo.


4. E’ fatto obbligo agli assistenti bagnanti che prestano servizio presso ogni struttura dotata di un servizio di sorveglianza a mare (stabilimenti balneari, spiaggia libera custodita, colonia marina etc.) di segnalare tutti gli incidenti che si dovessero verificare sia sugli arenili sia in acqua, secondo le modalità previste nell’allegata 'scheda di segnalazione'.







Art.2. Zone di mare riservate ai bagnanti.




1. La zona di mare per una distanza di 300 (trecento) metri dalle spiagge è prioritariamente destinata alla balneazione.

1.1. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa. I concessionari o gestori devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo in tal caso al loro riposizionamento. In caso di concessioni confinanti i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo.

1.2. Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un’adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura “ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”.

1.3. I concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt.1,60 di profondità, così come indicato nel Dp. n° 82/022468/I in data 03.04.2002 citato in premessa) deve essere segnalato mediante l’apposizione di idonea cartellonistica plurilingue. Qualora i comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura: “ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (METRI - 1,60) NON SEGNALATO” che dovrà essere riportata in più lingue.

2. Nelle predette zone di mare, nelle ore comprese tra le 08:30 e le 19:30 E’ VIETATO:

2.1 il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf e kite surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio campionamento”, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. I bagnati dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

2.2 l’ormeggio o l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;

2.3 l’evoluzione/l’uso dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) ad una distanza inferiore a 100 metri dalla costa e comunque in presenza di bagnanti. E’ altresì vietato l’atterraggio dei surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare le aree destinate all’atterraggio dei surf da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l’atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio;

3. Chiunque compia attività subacquee (anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione) è obbligato a segnalare la propria presenza con appositi palloni o segnali (bandiera rossa con banda trasversale bianca) issati su unità navali.




Art.3. Zone di mare vietate alla balneazione.




1. E’ VIETATA la balneazione:

- nei porti;

- nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali;

- fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono in corso lavori di pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;

- all’interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;

- nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

- nei canali e nei corsi d'acqua che sfociano in mare;

- nello specchio acqueo che si estende per 340 metri verso sud-est dalla foce del torrente Lavello, ivi compresa la foce dello stesso per la presenza di relitti subacquei;

- nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera a ponente del Bagno Fausto di Marina di Massa località Partaccia (e antistante il campo boe in concessione al Rimessaggio Marchini) per la presenza di unità in movimento;

- nello specchio acqueo sottostante il pontile di Marina di Massa e per un raggio di 5 metri dallo stesso.

2. Nelle spiagge e nello specchio acqueo antistante le aree demaniali ubicate nel Comune di Massa occupate dall'Associazione Nautica Ronchi, dalla Colonia Villa Maria Freschi, dal Bagno Monia e tra il Bagno Bemi ed il Bagno Roma, è pericolosa la balneazione ed in particolare l'effettuazione di tuffi da terra e da mare per la presenza di setti sommersi perpendicolari alla costa realizzati in via sperimentale dalla Regione Toscana a fini antierosivi con sacchi di propilene riempiti con materiali inerti ed aventi le dimensioni rispettivamente di larghezza massima 5 metri e lunghezza 120 metri, larghezza massima 5 metri e lunghezza 200 metri, larghezza massima 5 e lunghezza 200 metri, larghezza massima 5 e lunghezza 200 metri. Il Comune di Massa deve indicare il suddetto pericolo mediante idonea cartellonistica.




Art.4. Disciplina particolare delle aree in concessione per strutture balneari.




1. L’orario di balneazione è dalle ore 09.00 alle ore 19.00.

2. Durante l’orario d’apertura, che, ai fini dell’attività di balneazione si intende dalle ore 09,00 alle ore 19,00, i concessionari o gestori di strutture balneari devono organizzare e gestire il servizio di soccorso e assistenza bagnanti, con le modalità di seguito indicate. Ove tale servizio non risulti assicurato - ferme restando le responsabilità penali emergenti - si procederà a comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza, per la adozione dei provvedimenti di competenza.

Durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato da assistenti muniti dei seguenti brevetti in corso di validità: 1) brevetto di 'Assistente Bagnanti' rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento - contraddistinto dalla sigla 'M.I.P.'; 2) brevetto di 'Bagnino per Salvataggio' rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova. Se il fronte della concessione non supera gli 80 metri è sufficiente un unico addetto, qualora l'estensione superi detto limite, è necessario un ulteriore assistente ogni 80 metri di arenile e frazione. E’ consentito, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto, che più titolari di concessioni possano assicurare il servizio di salvataggio anche in forma collettiva, mediante l’elaborazione di un piano organico che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti ben determinati della costa, fermo restando l’obbligo per ogni concessionario di mantenere sempre disponibili all’uso i propri mezzi di salvataggio. Per una migliore funzionalità del servizio di salvataggio l’Autorità Marittima potrà disporre modifiche alla ubicazione delle postazioni di salvataggio o prevedere più assistenti bagnanti per ogni postazione. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio.

Deve essere previsto, inoltre, n°1 bagnino di salvataggio per ogni piscina.

Nel periodo di tempo compreso tra le ore 13.30 e 15.30 è consentito che la sorveglianza dei bagnanti sia effettuata per settori anziché per ogni singolo stabilimento, con l’impiego di almeno 1 assistente ogni 80 metri di arenile. I settori così sorvegliati nonché i turni di servizio devono essere dettagliatamente indicati in 'Piani di Sorveglianza' approvati dall'Autorità Marittima. Di tale situazione dovrà essere dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera gialla issata.

In caso di totale assenza di sorveglianza (prima delle ore 9.00 e dopo le ore 19.00) devono essere issate contemporaneamente le bandiere rossa e gialla.

3. L'assistente bagnanti deve:

- indossare una maglietta con la scritta “SALVATAGGIO”;

- essere dotato di fischietto;

- essere impiegato per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato;

- stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di cui al successivo comma 4, oppure in mare sull’imbarcazione di servizio;

4. Presso ogni postazione di salvataggio - da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile - devono essere permanentemente disponibili:

- un binocolo;

- un'unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta 'SALVATAGGIO' o 'S.O.S.', dotata di un salvagente anulare munito di cavetto a festoni e di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale unità non deve, in alcun caso, essere destinata ad altri usi.

5. In prossimità della battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. In alternativa possono essere utilizzati due salvagenti del tipo “bay-watch.

6. Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso.

7. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:

- tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione o una bombola di ossigeno da cinque litri munita di riduttore di pressione;

- una cannula di respirazione bocca a bocca;

- un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;

- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

8. Oltre a quanto previsto nel presente articolo ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all’uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 7 del presente articolo.

9. I concessionari o gestori di strutture balneari inoltre devono:

- esporre un tabellone, con scritta plurilingue, conforme al modello allegato riportante il quadro dei segnali di pericolo, con relativi significati, previsti dalla presente Ordinanza;

- segnalare con idonee ed apposite boe di colore rosso le zone a mare potenzialmente pericolose per i bagnanti (es.buche sommerse, scalini, canali creati da correnti marine ecc.);

- dotarsi di collegamento telefonico.




Art.5. Disciplina della pesca.




1. Esercizio della Pesca

1.1. L’esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea regolamentata al punto 1.2. E’ VIETATO nelle fasce di mare di metri 300 dalle spiagge, nel periodo compreso tra le ore 08:30 e le 19:30.

Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti, è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna.

1.2. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del Regolamento della Pesca, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, E’ SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.

1.3. E’ VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

1.4. Chiunque eserciti attività subacquee diverse dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo.




Art.6. Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, e del rimorchio di galleggianti comunemente denominati 'banana boat'.




1. La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della marina mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio galleggianti comunemente denominati 'banana boat'. La materia è altresì disciplinata dalle ordinanze n° 15 e n° 16 entrambe in data 3 maggio 2004, citate in premessa.




Art.7. Noleggio dei natanti da diporto




2. Il noleggio di natanti da diporto è disciplinato dalle ordinanze n° 15 e n° 16 entrambe in data 3 maggio 2004, citate in premessa







Art.8. Corridoi di lancio.




1. Aree in concessione per l’esercizio di attività nautiche e noleggio natanti.

1.1. I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare “corridoi di lancio” per l’atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela.

Nel caso di presenza di foci di fiumi o torrenti in cui vi sia transito di natanti per presenza di approdi, i concessionari interessati devono delimitare verso il mare gli specchi acquei antistanti lo sbocco dei corsi d'acqua, realizzando un corridoio di lancio in corrispondenza delle sponde Nord e Sud della foce.

1.2. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza non inferiore a metri 10;

- profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;

- delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;

- individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;

- nei pressi della battigia deve essere posizionato un apposito cartello, recante la dicitura “CORRIDOIO USCITA NATANTI - VIETATA LA BALNEAZIONE ”.

1.3. Nel caso di corridoi da utilizzare per il lancio/atterraggio di tavole con aquilone (kitesurf) si richiamano le indicazioni contenute nell’ordinanza n° 16 in data 3 maggio 2004 citata in premessa.

2. l'installazione di eventuali corridoi di lancio/atterraggio antistanti arenili sia in concessione che liberi sarà rilasciata dall'Amministrazione Comunale competente nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza sopra indicate.

3. Norme di comportamento.

3.1 Le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza.

3.2 Le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi.

3.3 Le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata - devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.

3.4 E’ fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all’interno dei corridoi di lancio.




Art.9. Disciplina della navigazione dei jet-sky (scooter d’acqua) e natanti similari.




1. La disciplina della navigazione dei jet-sky (scooter d'acqua e natanti similari) è disciplinata dalle ordinanze n° 15 e n° 16 entrambe in data 3 maggio 2004, citate in premessa.



Art.10. Prescrizioni particolari




1. Nell’ambito del Circondario Marittimo è vietato:

- sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei fino a 300 metri da riva con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri ( 1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

- decollare e atterrare/ammarare sulle spiagge e nella fascia di mare fino a 300 metri dalla costa con aeromobili, deltaplani, parapendii e ultraleggeri.

2. Nelle aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali, individuate con D.P.C.M. 21 dicembre 1995 , è fatto rinvio, per gli aspetti relativi all’uso degli arenili, alle Ordinanze balneari emanate dalle Amministrazioni Comunali nel cui territorio ricadono le predette aree.




Art.10. Disposizioni finali.




1. La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga quella n° 19/2003 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 07.05.2003.

3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito, è punito, a seconda delle infrazioni, ai sensi dell’art. 650 del codice penale e degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell’articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971, n° 50 e successive modificazioni, della Legge 14 luglio 1965 n.963 e successive modificazioni.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all’albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo e agli albi dei Comuni rivieraschi.


 
 
 

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